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ARGOMENTI:
Madre Naturale
Famiglie Adottive
- ALLA RICERCA DELLE ORIGINI -

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Abbiamo esaminato per sommi capi la legislazione che regola la difficile procedura per poter accedere ai dati che rivelerebbero il nome della Madre Naturale e come sarà stato facile osservare, l’accesso al nominativo in questione è quasi impossibile decifrarlo nel caso della fatidica frase che consente alla partoriente di negare le proprie generalità dichiarando di non voler essere nominata.

Prima di questa dichiarazione esisteva una prima segnalazione leggibile sugli estratti di nascita che indicava che quel nominativo era figlio di “madre ignota”.-

Chiaramente ciò era valido solo all’epoca in cui il neonato era abbandonato nella fatidica “Ruota” ecclesiastica, ma successivamente, ciò non sarebbe stato legalmente veritiero in quanto il nome della madre rimaneva sempre menzionato sia sul registro d’ingresso al Brefotrofio che nel “Certificato di assistenza al parto” redatto dalla levatrice e che per legge, copia dello stesso doveva essere depositato al Comune di origine all’atto della dichiarazione di nascita ed in ogni caso, esistente ed accessibile contrariamente a quanto accadeva con l’abbandono del neonato alle cure delle Suore.-

Dopo questa breve pausa, ritorniamo alla dichiarazione di anonimato della madre naturale. Consentire che venga apposta questa clausola, se da un lato soddisfa le esigenze (forse) della donna, dall’altro danneggia enormemente le facoltà psichiche del futuro essere umano, uomo o donna che sia, nel corso della sua vita futura anche se dovesse trovare ospitalità ed affetto in una famiglia ben costituita e non si capisce come oggi, nell’anno 2010, si consenta ancora al legislatore di perseverare in un atteggiamento fortemente lesivo delle capacità intellettive dell’uomo negandogli, con una Frase di Convenienza, la possibilità di incontrare, un giorno non troppo lontano, la propria genitrice.-

Ci sembra che non esista giustifica alcuna alle diverse motivazioni che vengono fornite a giustifica come garantire il numero minimo di ricoveri, garantire i probabili genitori adottivi da pseudo richieste inopportune da parte delle genitrici e non da ultima, la giustifica della Privacy.-

Nelle diverse ricerche che abbiamo affrontato nell’arco di un trentennio se non di più, ne abbiamo viste di tutti i colori e ci è capitato anche di rintracciare una donna, ormai anziana che ci ha asserito che dopo il parto non aveva posto alcun veto all’accesso del proprio nome pur dando disponibilità, nel caso che si fosse presentato l'occasione e preventivamente informata, a concedere l'adottabilità della figlia; - costei non si capacitava come avesse potuto perdere e non più rintracciare la  bambina che aveva partorita.-

Di casi simili ce ne sono una infinità che vanno dal ricovero al Brefotrofio del neonato (senza il consenso della madre), ma secondo la volontà dall’uomo o della famiglia di costui che non avrebbe gradito quella donna e tanto meno il frutto di tale unione fino alla cessione del neonato da parte di assistenti sociali o altri con le mani in pasto a cui era stato promesso lauta mancia per ottenere un figlio posticcio da far passare per proprio e tacendo in seguito la vera origine che sarebbe emersa in un tempo successivo provocando poi all’adottato un danno psichico che l’ossessionerà per il seguito della vita.

Naturalmente delle conseguenze in questi casi, le leggi non ne tengono conto ed a maggior ragione se vi è da salvaguardare il “Buon Nome” e la “Rispettabilità di talune persone, famiglie o personaggi”; in fin dei conti, si sta trattando di un individuo che alla Società non interessa e che anzi, apporta anche fastidi e costi.-

Al lettore desideriamo anche ricordare che la nostra Costituzione, frutto di tanto sangue versato per ottenere un simile documento sociale ed a mantenerlo vivo e valido ancora oggi, garantisce o dovrebbe garantire “in  primis”, il diritto all’uguaglianza di chiunque appartenga alla nostra comunità, proteggendo anche lo straniero anche se “Intruso” a beneficiare di trattamenti paritari.-

Proprio per questo fatto dovrebbe essere non possibile tacere ad un essere umano, se vogliamo intendere tale anche i “Figli Abbandonati”, il nome della madre che ha partorito e che per nove mesi ha gestito quella vita, e del padre anche se per quest’ultimo conoscere il nominativo potrebbe alimentare qualche giusto risentimento.-

La legge, naturalmente è un prodotto umano che, in questo caso preferisce salvaguardare interessi nascosti consentendo così il pronunciamento della frase fatidica.-

Il legislatore si nasconde dietro la salvaguardia della “Privacy” ed il rispetto del diritto del singolo nel negare le proprie generalità,  ma se ciò accade per altre condizioni, coloro che negano questo atto sono penalmente perseguibili.-

E’ facile vedere che questa giustizia ha due pesi e due misure.-

Vogliamo anche segnalare che i bambini ospitati in brefotrofi o altre forme assistenziali, sono anche soggetti ad un vero mercato perché costoro possono essere ceduti temporaneamente a famiglie che dovrebbero curare e crescere questi sfortunati e per questo loro interessamento, ricevevano ed ad oggi non è cambiato nulla, dall’amministrazione pubblica anche un sussidio che incrementava il reddito globale della famiglia affidataria.-

Ci è
capitato anche di riscontrare il caso in cui qualche bambino sia stato affidato alle cure di qualche famiglia che aveva avuto, come unica finalità, il poter accedere al sussidio governativo previsto, curandosi dell’abbandonato, ma non regolarizzando mai la posizione anagrafica di costui come l’adozione perché quell’atto avrebbe comportato la concessione al nuovo membro familiare il diritto ad eventuali eredità modificando di fatto equilibri familiari costituiti che sicuramente non sarebbero stati graditi da quella comunità e pertanto il nuovo ospite sia rimasto per il resto della sua adolescenza come un Aggregato.-

E’ accaduto pure il caso che dopo diverse peripezie si sia giunti a conoscere il nome della madre naturale, ma l’interessato, notando lo stato sociale di quest’ultima, abbia preferito ignorarla per paura di dover intervenire (lui/lei) economicamente.-

Evidentemente era nelle sue intenzioni avvalersi di vantaggi che potevano scaturire da colei che nell’immaginario di costui doveva essere la Principessa Taitu.-

In pratica da quanto è stato elencato non si è fatto cenno alle deformazioni psichiche di cui ogni abbandonato si può considerare un Portatore e che condizionano costui per tutto il resto della vita circa il comportamento verso le Amicizie, nel rapporto familiare, nei rapporti sessuali e non da ultimi, il senso di abbandono, la necessità di disporre in ogni caso di cibo ed il senso di solitudine in generale.-

Tutte queste sindromi sono pregiudizievoli per i rapporti sociali in genere e sono da ostacolo per coloro che intraprendono un percorso di vita in comune.-