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- ALLA RICERCA DELLE ORIGINI -

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Nel capitolo precedente abbiamo tracciato la linea storica che ha collegato, nell’arco di circa 100 anni il sistema umanitario della Protezione dell’Infanzia Abbandonata o meno, passando dal sistema ecclesiastico della “Ruota”, all’ONMI, Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, per concludersi con l’IPPAI del periodo Repubblicano fino alla dismissione del 1995.-

Il Centro Ospitativo IPPAI è ancora in essere, ma non accoglie più ospiti e cura, o meglio, dovrebbe curare soltanto gli Archivi Storici e gli immobili di cui deteneva la gestione. Il coordinamento dei centri IPPAI è affidato alla Provincia di ciascuna città e le Assistenti Sociali sono loro che continuano a seguire l’iter burocratico di queste unità.

Per la gestione del sistema e la legalità delle collocazioni degli ospiti presso domiciliazioni private sotto le forme diverse di Affidi, Filiazioni ed Adozione, esistono diverse leggi che regolano le differenti discipline e tra tutte, la Legge e successiva modifica del 4 Maggio 1983, n.184 che riguarda la “Disciplina dell’Adozione e dell’Affidamento dei minori, nonché, al titolo VIII del libro Primo del Codice Civile.-

Vedi Foglio n.1 della Legge.-

Alle pagine successive è chiarito il concetto secondo il quale occorre mantenere un alto livello di segretezza per quanto concerne il rapporto di Adozione, salvo autorizzazione espressa dalle Autorità Giudiziarie.-

In pratica, all’Adottato è preclusa qualsiasi via di accesso alle informazioni anagrafiche dei Genitori Biologici mentre solo nel caso di esplicita autorizzazione del Tribunale dei Minori, i Genitori Adottivi potranno accedere a queste informazioni riservate.-

L’Adottato, secondo la nuova normativa, potrà accedere alle informazioni anagrafiche dei propri genitori biologici, solo avendo raggiunto l’età di 25 anni oppure la maggiore età se sussistono gravi e comprovati motivi.-

Per tutti i chiarimenti, leggere la Pag.18 del Decreto Legge – Art.li dal n.3 al n.8.-

Come è constatabile, è possibile l’accesso ai dati anagrafici dei Genitori Biologici in tutti i casi salvo in quello in cui la “Madre Naturale” abbia dichiarato all’atto dell’abbandono, di non volere essere “Nominata” dichiarando così di volere restare Anonima.-

Successivamente, con Decreto Legislativo del 22 Giugno 2004, n.42 viene pubblicata La Procedura per la Consultazione degli Archivi.-

Dalla lettura del Decreto, emerge che l’Abbandonato ha facoltà di accesso e consultazione di tutta la documentazione di sua pertinenza, compresi i documenti di identificazione dei Genitori Biologici, senza alcuna limitazione.-

L’unica condizione è che l’interessato abbia raggiunto l’età di Settanta anni (70 anni).-

A tal proposito, leggere lo stralcio del Decreto Legge 22 Giugno 2004 – n.42 – Capitolo III – Art.li dal n .122 al n.124.-

Da queste due leggi ed Articoli relativi è possibile accedere alle procedure per giungere a ricostruire le Origini di tutti coloro che ebbero bisogno di essere Affiliati ed Adottati ed in ogni caso, provenienti da una Condizione Iniziale di Abbandono.-