RITORNO

Tar per le Marche, sezione di Ancona, sentenza numero 215 del 7 marzo 2002 in tema di sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei dati anagrafici della madre naturale , attesi gli effetti che il vigente ordinamento giuridico ricollega a tali notizie per quanto concerne il riconoscimento della maternità naturale, la cui pretesa, proprio perchè non sottoposta a termini di prescrizione (art.270 cod.civ.), si ritiene possa essere annoverata tra i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art.2 della Costituzione, come pure dall'art.8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n.848. 

 

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N. 0215
ANNO 2002
REG. DEC.
N.850 Reg. Ric.
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.850 del 2001, proposto da *** *** e ***, rappresentate e difese dagli avv.ti Luigi Lanucara e Daniela Anna Ponzo, elettivamente domiciliate in Ancona, alla Via Giannelli n.36, presso l'avv. Paolo Sfrappini;
contro
- il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempo-re, non costituito in giudizio;
- la PREFETTURA di PESARO-URBINO, in persona del Prefetto pro-tempore, costituito in giudizio in proprio, ai sensi dell'art.25, della legge 7 agosto 1990, n.241, come modificato dall'art.4, III comma, della legge 21 luglio 2000, n.205;
per l'annullamento
- della nota del Prefetto di Pesaro-Urbino n.4920/2001, datata 8 ottobre 2001, con cui è stata negata l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente sig.ra *** *** per visionare ed estrarre copia degli atti dello Stato Civile di Urbino depositati e custoditi presso la Procura della Repubblica di Urbino relativi alla nascita della stessa deducente avvenuta ad Urbino in data 23.5.1918;
nonchè per l'accertamento
del diritto delle ricorrenti ad esercitare il diritto d'accesso agli atti sud-detti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Prefettura di Pesaro-Urbino;
Visti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza in camera di consiglio del 19 dicembre 2001, il Consigliere Galileo Omero Manzi;
Uditi l'avv. D.A.Ponzo e l'avv. Fiorino Raggio, delegato dall'avv. L.Lanucara per le parti ricorrenti ed il dott. Paolo De Biagi, Dirigente Vice-Prefetto della Prefettura di Pesaro, per conto dell'Amministra-zione d'appartenenza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T TO
Con atto notificato il 6.11.2001, depositato il successivo 9 novembre 2001, la ricorrente sig.ra *** *** e la di lei figlia *** *** hanno impugnato l'epigrafato provvedimento del Prefetto di Pesaro-Urbino con cui è stata loro negata la visione e l'eventuale rilascio in copia degli atti di stato civile del Comune di Urbino dell'anno **, relativi alla nascita della stessa sig.ra *** ***, avvenuta in data ***, custoditi presso l'Ar-chivio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino.
Il diniego d'accesso agli atti suddetti è stato giustificato dall'esi-genza di tutelare la riservatezza di terzi e più precisamente la sfera privata e personale della madre naturale della sig.ra ***, in quanto quest'ultima di genitori ignoti era stata affidata al momento della nascita ad un Istituto di assistenza all'infanzia e come tale sottoposta a tutela.
Pertanto, secondo l'Autorità prefettizia, la visione degli atti di stato civile richiesti dalla deducente avrebbe potuto consentire a quest'ul-tima di avere notizie sulle generalità della madre attraverso la ricognizione del certificato di assistenza al parto e ciò nella ritenuta violazione dell'art.30 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 che riconosce il diritto della madre naturale, non intenzionata a riconoscere il figlio, di non essere nominata in detto certificato.
Di conseguenza, sul presupposto dell'accennata ritenuta prevalenza del diritto alla riservatezza della sfera privata sul diritto d'accesso ai documenti amministrativi, garantito anche dall'art.2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la Prefettura ha negato la visione degli atti richiesti dall'interessata.
Avverso tale provvedimento la diretta interessata e la propria figlia hanno proposto il ricorso in epigrafe con la deduzione di censure di violazione di legge e di eccesso di potere, in quanto l'operato del-l'Amministrazione intimata si basa su un'errata e falsa interpretazione del quadro normativo di riferimento, poichè l'art.2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, invocato a giustificazione del diniego d'accesso documentale, garantisce il rispetto della parte privata dall'ingerenza delle Autorità pubbliche, che in ogni caso non costituisce un divieto assoluto, attesa la contestuale possibilità di derogarvi in presenza di un'esigenza di garantire la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Nella pretesa di visione degli atti dello Stato Civile avanzata dalla deducente non viene configurata alcuna invasione della sfera giuridica altrui, tanto più che lo stesso art.8, V comma, lett.D), del D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, recante il Regolamento d'esecuzione della legge n.241 del 1990, nel caso di atti riguardanti la vita privata e la riservatezza delle persone sottratti come tali dall'accesso, ne consente comunque almeno la visione, nel caso in cui la loro conoscenza sia necessaria per curare e difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.
Il comportamento dell'Autorità prefettizia oggetto di censura si pone in contrasto anche con la previsione dell'art.4 del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n.415, con cui sono state individuate le categorie di documenti sottratte al diritto d'accesso nell'am-bito dei relativi Uffici ministeriali che, per quanto concerne i documenti archivistici, quali risultano quelli interessanti le ricorrenti, fa espresso rinvio alle disposizioni in materia di Archivi di Stato e, precisamente, agli artt.21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 i quali consentono addirittura la libera consultazione dopo settant'anni dei documenti idonei a rivelare lo stato di salute o i rapporti riservati di tipo familiare.
Per cui, secondo la parte ricorrente, anche nel caso di manifestata volontà da parte della madre naturale della sig.ra *** a non essere nominata nel certificato d'assistenza al parto, tale esigenza di riservatezza è venuta meno a fronte del tempo trascorso dalla nascita di oltre 80 anni, per cui il diniego opposto dal Prefetto anche alla visione di atti per i quali è ammessa addirittura la libera consultazione, risulta contraddittorio ed illogico, se messo in rapporto con il precedente orientamento tenuto al riguardo dal Ministero dell'Interno che, in data 15 maggio 1999, aveva autorizzato la visione degli stessi documenti, ora negata, presso l'Archivio di Stato di Urbino.
L'operato della Prefettura risulta inficiato dai dedotti vizi di eccesso di potere se messo in correlazione con l'orientamento espresso al riguardo dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n.15 del 4 febbraio 1997 e con le ragioni a base della richiesta di accesso documentale che non sono solo quelle di conoscere le proprie origini per mera curiosità della ricorrente, trovando giustificazione anche nella necessità d'acquisire notizie e conoscenze sui propri antenati utili per approntare un'efficace cura della malattia di tipo ematologico da cui risultano affette le ricorrenti, la cui terapia, secondo l'opinione dei propri medici e specialisti di fiducia, non può prescindere da indagini genetiche sugli avi della sig.ra ***.
In data 11.2.2001, la Prefettura di Pesaro-Urbino ha depositato in giudizio una memoria difensiva con cui ha confutato gli assunti di parte ricorrente, segnalando in proposito che la riferita pregressa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Interno in data 15.5.1999, riguarda la consultazione di atti diversi da quelli richiesti successivamente e precisamente i documenti riguardanti il procedimento di nomina del tutore della sig.ra ***, contenuti nel Fondo della Pretura mandamentale di Urbino, Fascicolo personale n. ***, custodito presso la Sezione di Urbino dell'Archivio di Stato di Pesaro.
Al contrario, i documenti per i quale è stato opposto il diniego d'accesso oggetto di gravame, sono invece quelli necessari per la redazione dell'atto di nascita che costituiscono parte integrante del relativo registro di Stato civile che veniva trasmesso alla Procura della Repubblica per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale.
Fino al 31.5.2001, l'unica Autorità incaricata di vigilare sulla regolare tenuta di tali atti e, quindi, anche sulla loro consultazione era il Procuratore della Repubblica, le cui competenze al riguardo sono state trasferite alla Prefettura con l'art.2, XII comma, della legge 15 maggio 1997, n.127 e con il successivo D.P.R. 3 novembre 2000, n.396, recante il relativo Regolamento d'attuazione.
Al riguardo, l'Autorità prefettizia si è fatta carico d'informare il Tribunale che, già prima del trasferimento alle Prefetture del suddetto potere di vigilanza sugli atti dello Stato Civile, le ricorrenti avevano avanzato istanza di visione dei relativi documenti al competente Procuratore della Repubblica di Urbino che, per ben tre volte, in data 11.3.1999, 27.3.2000 e 21.5.2000, ebbe a respingere motivatamente la domanda.
Per quanto riguarda il merito delle censure dedotte con il ricorso, l'Amministrazione ne ha sostenuto l'irrilevanza, a fronte della ritenuta assolutezza del diritto della madre naturale a restare nell'anonimato e della sua obiettiva prevalenza rispetto alla pretesa del figlio a conoscere le proprie origini che non si esaurisce con il decorso di un settantennio.
Per quanto concerne poi il diritto alla tutela della salute fatto valere dalle ricorrenti, l'Amministrazione dell'Interno ne ha disconosciuto l'essenzialità, sulla base dei riscontri tecnico-sanitari compiuti dal Procuratore della Repubblica di Urbino in sede d'adozione del provvedimento di diniego d'accesso del 21.6.2000, i quali hanno acclarato la non necessità ai fini diagnostici e terapeutici delle ricerche genetiche pretese dalle parti ricorrenti.
Alla camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso i difensori di parte ricorrente hanno ribadito le proprie tesi e conclusioni, contestando in particolare l'assunto della Prefettura di Pesaro circa l'i-nutilità delle ricerche genetiche che la parte ricorrente si propone di avviare, una volta acquisite le eventuali generalità dell'antenata attraverso l'esame del certificato d'assistenza al parto, in quanto le conclusioni mediche cui è pervenuto il consulente tecnico nominato dal Procuratore della Repubblica di Urbino in sede d'assunzione di informazioni ex art.362 c.p.p. il giorno 20.6.2000, non possono essere prese a base dell'impugnato diniego d'accesso, attesa la loro irregolare acquisizione nel contesto del relativo procedimento, a causa del mancato coinvolgimento nei relativi riscontri clinici di un consulente tecnico di parte.
Il rappresentante del Prefetto di Pesaro, in sede di discussione della causa, ha insistito per la reiezione del ricorso richiamandosi alle difese in precedenza svolte dall'Amministrazione.
DIRITTO
Il ricorso è diretto ad ottenere la visione dei documenti costituenti gli allegati dell'atto di nascita della sig.ra ***, di genitori sconosciuti, al fine dichiarato d'avere notizie sulle generalità della madre naturale, se risultanti nel certificato d'assistenza al parto redatto dal-l'ostetrica o da altro sanitario, eventualmente esibito all'Ufficiale di Stato Civile al momento della denuncia della nascita e contenuto nel relativo fascicolo personale trasmesso, insieme ad uno dei due registri degli atti di nascita dell'anno di riferimento 1918, in originale, al competente Procuratore della Repubblica per il successivo deposito presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi dell'art.53 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939, n.1238.
Il diritto d'accesso e visione agli atti suddetti è stato tuttavia negato dalla competente Prefettura, investita delle funzioni di vigilanza e controllo sullo Stato Civile e sulla conservazione dei relativi atti in precedenza attribuite all'Autorità giudiziaria, a decorrere dal 1° aprile 2001, in forza di quanto previsto dall'art.109 del D.P.R. 9 novembre 2000, n.396, recante il nuovo Regolamento dello Stato Civile.
Il rifiuto di visione è stato giustificato dalla ritenuta ricomprensione degli atti suddetti tra quelli sottratti per legge all'accesso, a fronte del diritto di riservatezza riconosciuto alla madre naturale di non essere nominata nel certificato d'assistenza al parto e nell'atto di nascita, ai sensi di quanto stabilito dall'art.70 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238, come modificato dall'art.2, I comma, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e ribadito dall'art.30 del citato D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.
Donde, secondo l'Amministrazione, il diritto all'anonimato riconosciuto alla madre naturale e, quindi, alla riservatezza della sua sfera privata è da considerare prevalente rispetto al diritto d'accesso agli atti amministrativi garantito dall'art.22 e seguenti della legge n.241 del 1990.
Sulla base di tali premesse in punto di fatto, il ricorso è da valutare meritevole d'accoglimento, attesa la fondatezza delle dedotte censure di violazione di legge.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il diritto d'accesso ai documenti riconosciuto dall'art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente (Cons.St., Ad.Plen., 4 febbraio 1997, n.5; sez.V, 3 aprile 2000, n.1916; C.si, 22 marzo 2000, n.124; TAR Piemonte, I sez., 2 settembre 1999, n.551).
Tale riconosciuta prevalenza del diritto di conoscenza dei documenti amministrativi rispetto alla loro segretezza per ragioni di tutela della riservatezza di terze persone, è stata desunta dalle puntuali previsioni contenute nell'art.24, II comma, lettera D), della legge n.241 del 1990, fedelmente riprodotte nell'art.8, cpv., del relativo Regolamento d'esecuzione di cui al D.P.R. 27 giugno 1992, n.352, le quali, pur in presenza di una teorica preclusione all'ostensione di atti per motivi di riservatezza di terze persone, gruppi o imprese, stabiliscono che l'ac-cesso va comunque assicurato nella forma meno invasiva della semplice visione, senza estrazione di copia, allorquando tale ricognizione del contenuto dei documenti nella disponibilità dell'Amministrazione sia necessario per la cura o la difesa di interessi giuridici.
Ciò comporta che, a prescindere dai casi di documenti coperti da segreto di Stato dichiarati riservati dalla legge, per i quali, quindi sussiste un assoluto divieto d'esibizione e visione, secondo quanto stabilito dall'art.24, cpv., della legge n.241 del 1990, per tutti gli altri documenti la regola generale è la libera consultazione degli atti, salva la possibilità per le singole Amministrazioni di sottrarre all'accesso determinati documenti nella loro disponibilità da individuare espressamente con appositi atti regolamentari, per salvaguardare specifiche esigenze di interesse pubblico indicati dal Legislatore (art.23, II comma, L. n. 241/90) tra cui anche la riservatezza dei terzi, con l'obbligo, tuttavia, in quest'ultimo caso di garantire, comunque, almeno la semplice visione degli atti classificati riservati per motivi di tutela della riservatezza, se l'istanza ostensiva sia sorretta dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi.
Chiarita nei termini suddetti l'esatta portata delle prerogative insite nel diritto d'accesso alla documentazione amministrativa, per quanto concerne più in particolare la vicenda di cui è causa, ritiene il Collegio non possa essere disconosciuto in capo ai soggetti ricorrenti la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei dati anagrafici della madre naturale di una delle due, attesi gli effetti che il vigente ordinamento giuridico ricollega a tali notizie per quanto concerne il riconoscimento della maternità naturale, la cui pretesa, proprio perchè non sottoposta a termini di prescrizione (art.270 cod.civ.), si ritiene possa essere annoverata tra i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art.2 della Costituzione, come pure dall'art.8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n.848.
Tra l'altro, non può essere trascurato che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, la prevista imprescrittibilità dell'azione per la declaratoria della filiazione naturale non si pone in contrasto con l'art. 30 della Costituzione, trattandosi di scelta del Legislatore rivolta ad assicurare identica protezione giuridica a tutti i figli nati fuori dal matrimonio, in applicazione dei principi costituzionali sull'uguaglianza in genere e sulla massima tutela della filiazione naturale, compatibile con i diritti della famiglia legittima (Cass.Civ., I sez., 24 maggio 1984, n.3185; 1° dicembre 1997, n.12187).
Ciò premesso, ai fini della delibazione del ricorso, ritiene il Collegio non possa invece essere preso in considerazione l'ulteriore diritto alla tutela della salute fatto valere dalle deducenti a giustificazione del preteso diritto d'accesso agli atti cui si è fatto cenno, dal momento che tale ulteriore diritto giuridicamente rilevante a base della domanda d'accesso, asserito pregiudicato dal rifiuto di visione dei documenti opposto dall'Amministrazione, non era stato affatto segnalato e prospettato in sede di istanza d'accesso documentale inoltrata alla Prefettura in data 26.7.2001 ed integrata con successiva nota del 18.9.2001.
Per cui, in questa sede giurisdizionale nessun addebito può essere mosso all'Amministrazione circa il mancato apprezzamento dell'inte-resse alla tutela della salute fatta valere dalle ricorrenti, le quali hanno introdotto per la prima volta soltanto con la presente iniziativa giudiziaria tale ulteriore prerogativa giuridica a giustificazione del diritto di accesso a suo tempo fatto valere in sede amministrativa.
Tuttavia, a prescindere da tale circostanza e pur limitandosi a considerare la sola pretesa delle ricorrenti a reperire informazioni utili per conoscere le generalità della madre naturale della sig.ra ***, ritiene il Collegio, per i motivi accennati, che tale prerogativa sia sicuramente da qualificare come interesse giuridicamente rilevante ex artt.22 e 24 della L. n.241 del 1990, ai fini dell'esercizio del diritto d'accesso, attesa l'indubitabile importanza che la visione dei documenti viene ad assumere per la ricorrente in vista dell'eventuale tutela dei suoi diritti di figlia naturale.
Ciò posto, una volta chiarito che nel bilanciamento tra diritto di accesso e quello alla riservatezza dei terzi, quest'ultima deve ritenersi recessiva quando l'informazione non possa essere acquisita, se non comprimendo il diritto alla riservatezza dei terzi, si deve concludere, per quanto riguarda la vicenda di cui è causa, che non può essere disconosciuto il diritto delle ricorrenti a prendere visione degli atti co-stituenti gli allegati dell'atto di nascita della sig.ra *** e, quindi, l'impugnato provvedimento che ha negato tale pretesa deve essere considerato illegittimo, in quanto elusivo degli obblighi di ostensione imposti dall'art.22 e seguenti della L. n.241 del 1990.
Tale opinione del Collegio si basa innanzitutto sul convincimento dell'insussistenza, nel vigente ordinamento, di un diritto assoluto al-l'anonimato della madre naturale, dal momento che alla stessa sia le previgenti norme regolanti lo Stato Civile (artt.70 e 73 del R.D. 9 luglio 1939, n.1238) che quelle attualmente in vigore (art.2, XII comma, della L. n.127 del 1997 e D.P.R. 3 novembre 2000, n.316) hanno sempre riconosciuto la sola possibilità, al momento del parto, di non essere nominata.
Pertanto, se tale volontà di non figurare nel certificato d'assistenza al parto e, quindi, nella dichiarazione di nascita da rendere all'Ufficia-le di Stato Civile è stata regolarmente manifestata, ne consegue la mancata indicazione delle generalità della madre naturale e, quindi, il suo anonimato che, tuttavia, non verrà in alcun modo violato con la consultazione degli atti costituenti gli allegati dell'atto di nascita, dal momento che gli stessi non conterranno alcuna notizia o informazione sulla partoriente che ha deciso di non essere nominata.
Al contrario, qualora invece la facoltà di non essere nominata non risulta essere stata esercitata al momento del parto dalla madre naturale, non viene a realizzarsi alcuna situazione di segretezza della sua maternità e, quindi, di esigenza d'anonimato da salvaguardare.
In relazione a tali circostanze, il Collegio non ritiene di potere aderire alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza richiamata nel provvedimento impugnato (TAR Lazio, sez.III, 17 agosto 1998, n. 1854) poichè, al contrario di quanto affermato in tale decisione, si reputa che la manifestata volontà della partoriente di non essere nominata importi il divieto per il personale sanitario che ha assistito al parto di riportare le sue generalità nella relativa certificazione medica da esibire all'Ufficio di Stato Civile, altrimenti non avrebbe senso garantire l'accennata riservatezza che si vuole preordinata ad impedire la conoscenza del nominativo della partoriente a chiunque, se le relative generalità dovessero comunque essere riportate nel certificato d'assistenza al parto.
Peraltro, nel caso che occupa non può neppure essere ignorato che gli atti oggetto d'accesso costituiscono documentazione archivistica, che doveva essere già da tempo versata all'Archivio di Stato (dopo 40 anni dalla formazione) e che risulta soltanto detenuta a titolo provvisorio nell'Archivio del Tribunale, per la quale vige la libera consultazione, ai sensi di quanto previsto in precedenza dall'art.21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 ed ora dall'art.107 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, anche per quanto concerne i dati e le notizie relative a situazioni puramente private delle persone, seppure idonee a rivelare rapporti riservati di tipo familiare, essendo comunque decorsi settant'anni dalla loro formazione, visto che la ricorrente è nata nel 1918.
A conferma dell'insussistenza di ulteriori preclusioni alla conoscenza degli atti richiesti dalle ricorrenti, va anche tenuto presente che secondo quanto risulta dai documenti versati al fascicolo processuale la stessa, di padre e madre ignoti, è stata abbandonata subito dopo la nascita ed ospitata presso un pubblico istituto preposto all'assistenza dell'infanzia abbandonata ove è stata sottoposta a tutela giudiziaria fino al matrimonio e, quindi, non ha beneficiato di alcuna adozione; per cui nei suoi confronti non viene ad operare il divieto d'accesso all'in-formazione, che riguardano i genitori naturali i quali non hanno riconosciuto i figli e che si sono avvalsi della facoltà di non essere nominati, ai sensi di quanto stabilito per i figli adottati dall'art.28, VII comma, della L. 4 maggio 1983, n.184, in materia d'adozione.
Donde, tale circostanza di mancata acquisizione nel tempo da parte della ricorrente dello stato di figlia adottiva, contribuisce a differenziare la vicenda all'esame del Collegio da quelle esaminate dal T.A.R. del Lazio nella decisione cui si è fatto cenno ed in quella successiva della II sez. n.9061 dell'8 novembre 2000, citate dall'Amministrazio-ne resistente a supporto della legittimità dell'opposto diniego d'acces-so oggetto di gravame in questa sede, le quali avevano riguardato figli adottivi interessati ad avere notizie sui propri genitori biologici, la cui conoscenza, come si è visto, è vietata dalla legge sulle adozioni.
Sulla base di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve dunque essere accolto, attesa la dimostrata fondatezza delle dedotte censure di violazione della legge n.241 del 1990, in quanto per la ricorrente sig.ra *** che non risulta essere stata adottata prima del suo matrimonio, non sussistono divieti di tipo legislativo all'esercizio del diritto d'accesso ai documenti costituenti gli allegati del suo atto di nascita, dal momento che gli stessi, ancorchè classificabili come riservati, possono comunque essere visionati dall'interessata attesa la riconosciuta prevalenza di tale diritto di visione rispetto a quello della riservatezza e considerato che le ragioni addotte a giustificazione della richiesta d'accesso integrano una situazione giuridicamente rilevante meritevole di tutela.
In conclusione, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento prefettizio impugnato e la condanna del-l'Amministrazione intimata a consentire la visione dei documenti per i quali in precedenza è stata negata l'esibizione.
Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e ordina al Prefetto di Pesaro-Urbino di autorizzare la ricorrente sig.ra *** *** ad esercitare il diritto d'accesso richiesto con le modalità indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità ammini-strativa.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2001, ed in prosieguo in quella del 20 febbraio 2002, con l'intervento dei Magistrati:
Dott. Bruno Amoroso - Presidente
Dott. Giancarlo Giambartolomei - Consigliere
Dott. Galileo Omero Manzi - Consigliere, est.


Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 7 MAR. 2002
Ancona, 7 MAR. 2002
IL SEGRETARIO GENERALE